Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

  Il Consiglio Nazionale Forense, tramite la FIIF, ha sviluppato e messo a disposizione la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione (non solo materia di famiglia), che permette, con una sola operazione informatica, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine e la comunicazione ai fini statistici  ex artt. 61 ed 112 d.L. 132/2014.
 

Al fine di offrire servizi utili e gratuiti ai Consigli dell’Ordine e di semplificare l’attività professionale degli Avvocati italiani,  l’applicativo sostituisce:

  1. la comunicazione a mezzo PEC ovvero il deposito analogico presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati degli accordi di negoziazione3, di tutti gli accordi, non solo in materia di famiglia per i quali la legge prevede l’obbligo di conservazione a norma;
  2. la funzionalità dedicata alle sole comunicazioni statistiche già presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense (https://negoziazione.cnf.it);

Ne consegue che gli Avvocati non dovranno più provvedere all’invio di PEC alcuna e dovranno, invece, procedere semplicemente al caricamento dei dati e dei documenti informatici sulla piattaforma CNF, grazie alla quale, come detto,  sarà anche curata la conservazione a norma degli accordi.

La procedura è illustrata nel breve video:

 

L’utilizzo dell’applicativo on-line è semplice ed intuitivo. Gli Avvocati, previa autenticazione informatica con tramite SPID o CNS, devono compilare alcuni campi contenenti le informazioni relative all’accordo e caricare in upload  l’accordo di negoziazione  in formato PDF (oltre che, qualora in materia di famiglia e contenuto in un distinto documento informatico, il file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente Procuratore della Repubblica).

Gli Avvocati possono, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Colleghi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell’Ordine italiani. I Cittadini potranno rivolgersi a qualsivoglia Consiglio dell’Ordine degli avvocati per effettuare la ricerca dei propri accordi di negoziazione ed ottenere l’informazione del COA competente.

L’applicativo permette, infine, l’agevole recupero delle informazioni da parte dei Consigli dell’Ordine che potranno consultare l’archivio depositi relativo ai propri Iscritti, recuperare i documenti informatici ed attestarne la conformità semplificata utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma.

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La piattaforma nazionale per i depositi, in sintesi:

  1. mette a disposizione degli Avvocati italiani strumenti unici ed omologhi su tutto il territorio nazionale, sviluppati dagli avvocati per gli avvocati, al fine di semplificare il lavoro ed i necessari adempimenti di legge;
  2. dota gli Ordini di strumenti informativi semplificati, di utilizzo comune,  per rispondere nei tempi più brevi agli obblighi imposti dalla legge, fornisce un servizio ai Consigli dell’Ordine per adempiere alle nuove incombenze di conservazione a norma e di attestazione di copia autentica degli accordi in materia di diritto di famiglia depositati (di cui al nuovo comma 3-ter dell’art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 13
  3. permette al Consiglio nazionale forense di adempiere all’obbligo normativo (art. 2 e sgg. D-L n. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014) del monitoraggio nazionale delle procedure di negoziazione assistita.

 


  1. L’art. 6, co. 3-ter, d.L.12 settembre 2014, n. 132, introdotto dall’art. 9 del D-Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che i Consigli dell’Ordine ricevano telematicamente gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, curandone la conservazione come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e provvedendo _ a richiesta delle parti o dei difensori che li hanno sottoscritti – al rilascio di copie autentiche.
  2. L’art. 11 del medesimo decreto, inoltre, prevede che “I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati“.
  3. Le materie oggetto della procedura sono schematizzate in:

    1. famiglia (separazione personale, modifica delle condizioni di separazione, scioglimento di unione civile,  divorzio [cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio] modifica delle condizioni di divorzio, mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli nati fuori dal matrimonio, alimenti);
    2. pagamento a qualsiasi titolo di somme;
    3.  risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; (infortunistica stradale);
    4.  trasporto e sub-trasporto (art. 1 co. 249 Legge 190/2014);
    5. lavoro;
    6. altre materie.

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