NOTE IN ORDINE AL D.M. 217/2023

faviconfiifIl Gruppo di lavoro della FIIF, all’indomani della pubblicazione del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, ha inviato all’attenzione del Ministero di giustizia e della Direzione generale SIA suggerimenti e proposte emendative con i quali ha anche evidenziato la presenza alcuni refusi e di disposizioni in grado di creare conflitti normativi.

Con l’occasione il Gruppo di lavoro ha aderito all’invito pubblico per la raccolta segnalazioni sulla bozza di specifiche tecniche pubblicate il 4 gennaio 2024

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segnalazioni necessarie ed urgenti sul decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, “Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»” e sulla bozza di “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”

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Sommario

PREAMBOLO

L’articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia n. 217/2023 introduce significative modifiche comuni ai processi civili e penali, aggiornando il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44. 

Si segnala, tra esse, l’inopinata abrogazione dell’art. 18 di tale d.m., recante le regole tecniche in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile, ai sensi dell’art. 3-bis, L. 53/1994.

Si ricorda che la norma in parola fu introdotta dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48, pubblicato in GU Serie Generale n.107 del 09-05-2013, proprio allo scopo di dettare le regole tecniche richiamate dal citato art. 3-bis, co.1. D’altra parte, al comma 5 di tale articolo si rinviene anche la regola, cui rinvia l’art. 83, co. 3, c.p.c., che consente di ritenere la procura informaticamente congiunta, e quindi “in calce”, all’atto del processo oggetto di notifica cui essa accede. Che si tratti di tema di fondamentale interesse per l’attività dell’avvocato emerge non solo, intuitivamente, dalla considerazione della centralità dell’istituto della procura ad litem, ma anche dalle difficoltà interpretative connesse all’istituto medesimo quali evidenziate anche dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 13/07/2023, n.20176).

Va al riguardo evidenziato che la necessità di una regolamentazione tecnica di fonte subordinata rispetto alla normativa primaria emerge apertis verbis dal contenuto del comma 1 del citato art. 3-bis, L. 53/1994, secondo cui “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. È dunque proprio la norma primaria che esige, com’è naturale, una disciplina tecnica di dettaglio, la quale si è dipanata nell’art. 18 in discorso e, a cascata, in applicazione dell’art. 34 del ricordato d.m. 44/2011, nell’art. 19-bis del Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, recante le specifiche tecniche per il processo civile telematico.

Orbene, l’abrogazione dell’art. 18 produce l’effetto di far venir meno la necessaria disciplina tecnica che completa quella dettata dalla norma primaria e che rende effettiva, sul piano giuridico e pratico, la norma primaria che consente l’esecuzione delle notificazioni dell’avvocato a mezzo posta elettronica certificata. E, al riguardo, giova ricordare che l’esecuzione delle notificazioni in siffatta modalità telematica costituisce un preciso obbligo a carico dell’avvocato, sancito dall’art. 3-ter, L. 53/1994 e dall’art. 137, c.p.c., norme, queste ultime, a loro volta introdotte dalla recente riforma “Cartabia”, di cui al D.lgs. n. 149/2022.

A ciò si aggiunge la circostanza che anche l’art. 56 bis disp. att. c.p.p.  richiama, per le notificazioni telematiche, il “rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e, per quanto riguarda le (eventuali) attestazioni di conformità, introduce un richiamo alle modalità previste per i procedimenti civili.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’abrogazione dell’art. 18 d.m. 44/2011 costituisce una scelta tutt’altro che comprensibile, ed alla stessa dovrà necessariamente porsi rimedio con estrema urgenza, pena la paralisi di gran parte delle attività forensi.

Incidentalmente, si evidenzia che il parere trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense in data 6 dicembre 2023 investiva esclusivamente i profili dello schema di decreto ministeriale, poi trasfuso nel d.m. 217/2023, relativi al processo telematico penale, di tal che il tema principale delle presenti osservazioni, vale a dire il citato art. 18 del d.m. 44/2011 gli era totalmente estraneo.

Si suggerisce, in conseguenza di quanto sopra – come alternativa ad una riformulazione delle norme primarie in subiecta materia, vale a dire degli articoli 3-bis, L. 53/1994 e dell’art. 83, c.p.c. l’urgente ripristino della norma in parola, con i correttivi di seguito indicati, che si collegano essenzialmente alla necessità di adeguare la formulazione della norma tecnica – come detto risalente al lontano 2013 – alle modificazioni normative e tecnologiche nelle more intervenute. Nello specifico, con la modifica al comma 5 si propone di superare anche i dubbi interpretativi legati all’applicabilità della congiunzione informatica della procura all’atto del processo secondo la previsione dell’art. 83, co. 3, c.p.c.

In via del tutto subordinata, attesa l’urgenza di porre rimedio alla problematica qui evidenziata, le proposte modifiche al d.m. 44/2011, di cui appresso, potrebbero trovare dimora nelle specifiche tecniche di cui all’art. 34. 

Si auspica, tuttavia, una novella della norma codicistica sulla procura alle liti, soprattutto in relazione alla necessità, oggi normativamente prevista, di una congiunzione materiale od informatica all’atto cui la stessa accede. L’esigenza di un collegamento tra il documento di conferimento del potere rappresentativo e difensivo e l’atto del processo potrebbe essere, infatti, idoneamente soddisfatta da requisiti contenutistici della procura  tali da rendere la stessa speciale, e tanto sia quanto al deposito telematico, sia quanto alla notificazione, fermo restando il requisito della preesistenza della procura all’esecuzione notificazione da parte dell’avvocato, in tal modo cogliendo l’occasione di superare le questioni “sul” processo telematico poste sul tappeto, da ultimo, dalla ricordata ordinanza della S.C., Sez. 3, Num. 20176/2023 anche quanto al potere del difensore di certificare l’autografia della parte. In tal caso, l’art. 83, c.p.c. potrebbe essere novellato come segue:

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 83 c.p.c.

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. 

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.  La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce , o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. 

 

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

Art. 83 c.p.c.

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. 

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico, con  scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. 

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento separato che contenga riferimenti idonei ad individuare  il procedimento cui si riferisce.

Quando la procura è conferita su documento informatico, esso è sottoscritto dalla parte con firma elettronica qualificata. In tali casi non si applica l’ultimo capoverso del comma 3.

Quando la procura alle liti è conferita su supporto analogico, il difensore ne estrae la copia informatica, anche per immagine, cui appone la propria firma elettronica qualificata che vale quale attestazione di conformità. 

Il difensore deposita la procura, come documento separato, unitamente all’atto del processo cui si riferisce nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La procura si considera, altresì, in calce all’atto oggetto della notificazione telematica quando è inserita nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

Tornando alla proposta di reintroduzione dell’art. 18 (o, subordinatamente, dell’inserimento delle disposizioni nel corpo delle specifiche tecniche), il testo che il Gruppo di Lavoro propone è il seguente:

MODIFICHE AL DM 44/2011

Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)

Art. 18

Notificazioni per via telematica tra avvocati 

 

1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Art. 18

Notificazioni per via telematica degli avvocati 

 

1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata o di altro servizio di recapito elettronico certificato qualificato  documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte non costituita ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’art. 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti rilasciata su documento informatico separato si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce  quando è allegata al messaggio di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito qualificato mediante il quale l’atto è notificato oppure quando è trasmessa unitamente all’atto del processo ai sensi dell’art. 13 del presente decreto, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dall’art. 34. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Art. 27 comma 3

3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, il dominio…

Art. 27 comma 3


3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il dominio…

 

Rilievi sulla bozza di Specifiche Tecniche

Oltre a ciò, il Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense ritiene opportuno formulare alcuni rilievi sulla bozza di specifiche tecniche, che la Direzione Generale per il Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha posto recentemente in consultazione. Tra le considerazioni che si intendono formulare in questa sede vi sono quelle relativi alla pretermissione degli articoli 19-bis e 19-ter del Provvedimento, che dettano la disciplina tecnica di dettaglio, rispettivamente, delle notificazioni a mezzo PEC dell’avvocato e delle attestazioni di conformità separate, anche multiple. Anche tali norme di dettaglio costituiscono strumento indefettibile per l’avvocato, sia per l’esecuzione delle notificazioni a mezzo PEC, sia per i depositi telematici. Si ricorda, sul punto, che l’art. 19-ter consente, dettandone i requisiti, la formazione di attestazioni di conformità separate relative ad uno o più documenti da allegare ai depositi, ed è altresì norma indispensabile per l’inserimento delle attestazioni di conformità degli atti oggetto di notificazione telematica, secondo la previsione contenuta dell’art. 3-bis, co. 2, L. 53/1994 e dell’art. 196 undecies disp. att. c.p.c., e che le modalità di attestazione di conformità si estendono anche al processo penale, nei limiti previsti dall’art. 56 disp. att. c.p.p. Si ritiene, pertanto, che l’espunzione di dette norme dalle specifiche tecniche costituisca un mero refuso, cui va posto rimedio.

Il gruppo di lavoro ha inteso rivedere l’art. 15, in particolare estendendo tra i formati ammessi anche il formato PNG che, come si riporta dall’Allegato 2 linee guida AgID “è particolarmente raccomandato per la rappresentazione di immagini raster che non hanno bisogno di essere accompagnate da metadati particolarmente complessi (come quelli colorimetrici, geometrico-fisico o ottici).

Si rileva poi come appaia inidonea a garantire i livelli di sicurezza necessari ad una piattaforma informatica così critica, la previsione della mera autenticazione mediante “coppia di credenziali”, in alternativa alla autenticazione a due fattori, per i soggetti abilitati interni, come indicato dall’art. 12, comma 3. Sarebbe ben più opportuno prevedere la sola autenticazione a due fattori, o sistemi equivalenti, o, in via subordinata, dettagliare delle regole di sicurezza delle credenziali. In uniformità, anche, a quanto già evidenziato nelle considerazioni  ( par. 9,  “Le misure di sicurezza”, lettera d.) dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere 15 aprile 2021 [n. 134 reg. provvedimenti, n. 9590273 doc web].

Per quanto riguarda l’art. 18, comma 1, si sottolinea come la norma preveda che “l’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’area riservata avviene mediante SPID o smart card.”. Tale indicazione è significativamente divergente, anche lessicalmente, dall’art. 6, commi 1 e 2, che disciplinano l’identificazione informatica. Per ragioni di coerenza sistematica, si potrebbe sostituire l’art. 18, comma 1, con un richiamo a tale ultima norma.

In materia penale si suggerisce una razionale revisione di tendenza suggerendo il superamento del c.d. “atto abilitante”, quantomeno sostituire il medesimo con la procura speciale conferita: coerentemente con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. b.) delle specifiche, l’atto abilitante potrà ben coincidere con la dichiarazione di nomina al difensore, qualora nel medesimo “risulti” evidente “la conoscenza dell’esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito ed il relativo numero di registro”.

  Ad oggi, il c.d. ”atto abilitante” presuppone che ogni assistito possa disporre del proprio formale documento/atto specifico (ad es. verbale di identificazione) cosa che nella realtà pratica processuale e naturale non sempre accade per svariati motivi. Anzi, si può confermare che per esperienza empirica è più facile il contrario. Si pensi, quindi, ai casi di opposizione a decreto penale di condanna, ovvero instaurazione di un procedimento cautelare reale a seguito di sequestro, laddove l’assistito, per qualsiasi ragione, non abbia più copia del decreto penale o del provvedimento di sequestro. In questi casi, la necessità di proporre un gravame in tempi brevi è radicalmente incompatibile con una richiesta ex art. 335 c.p.p, che peraltro spesso viene evasa in tempi non celeri. L’atto “abilitante” non ha natura né di atto processuale né di atto procedimentale, ciononostante la sua eventuale assenza (od ancor più eventuale inesatta correttezza negli elementi terminologici, scrupolosi, grafici e specifici delle esatte informazioni relative al fascicolo od all’imputato etc., la cui valutazione è stata altresì sottratta al giudice competente e delegata ex art. 7 comma 2 del Provvedimento del Direttore Generale Sia del Ministero della Giustizia all’analisi del personale amministrativo dell’ufficio del p.m.), costituisce comunque impedimento alla possibilità di deposito della nomina e quindi di qualsiasi altro atto; attività che ha già dato modo di sperimentare risultati aberranti (si veda, ex plurimis, Tribunale di Brescia n. 6504/21 RG. GIP – in cui l’istanza dell’indagato ex art. 415 bis c.p.p è stata rifiutata perché, nel testo della medesima, una lettera del cognome dell’imputato era sbagliata) in materia di diritti e libertà fondamentali; attività che pregiudicano irrimediabilmente il giusto processo nonché l’esercizio del diritto di difesa del cittadino. Vi è di più: un conto è stabilire se il deposito sia ammissibile, con relativo giudizio, un conto è impedire il deposito in assenza di un requisito – peraltro non previsto dal rito – e prescindendo dal giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Costituzione Italiana.

  Si indicano pertanto, nel prospetto che segue, le modifiche ed integrazione che si ritengono da apportare necessariamente alla bozza delle specifiche tecniche. Con l’occasione, si propongono ulteriori emendamenti che appaiono parimenti irrinunciabili:

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 2, lett. b)

Atto Abilitante: atto da cui risulti la conoscenza dell’esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di registro

Art. 2, lett. b)

Atto Abilitante: atto da cui risulti che il difensore ha avuto conoscenza dell’esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e del relativo numero di registro

Art. 12, comma 2

2. Per l’accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall’interno degli uffici giudiziari, l’identificazione è effettuata mediante coppia di credenziali “nome utente/password” oppure mediante autenticazione a due fattori

Art. 12, comma 2

2. Per l’accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall’interno degli uffici giudiziari, l’identificazione è effettuata mediante autenticazione a due fattori

Art. 13, co. 1

1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Art. 13, co. 1

1. Il fascicolo informatico è l’insieme strutturato dei dati e delle informazioni in formato digitale relativi al procedimento e raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Art. 15

1. I documenti informatici allegati, compresa la procura alle liti rilasciata su supporto analogico, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:..

Art. 15

1.  La procura alle liti è in forma di documento informatico, come originale informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o come copia informatica di documento analogico.

Gli altri documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: …

Art. 15

a) documenti impaginati – PDF o PDF/A (.pdf), con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4), Rich-Text Format (.rtf)…

Art. 15

a) documenti impaginati – PDF o PDF/A (.pdf), con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4), Rich-Text Format (.rtf)…

Articolo 15

b) Immagini raster – JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif).

Articolo 15

b) Immagini raster – PNG (.png), JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif).

Art. 15

d) Suono: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif). 

Art. 15

d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif). 

Art. 15

g) Posta elettronica – eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f) 

h) Posta elettronica – .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g). 

Art. 15

g) Posta elettronica – eml (.eml), anche se contenenti file allegati, purché nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f e h

h) Posta elettronica – .msg, anche se contenenti file allegati, purché nei formati di cui alle lettere da a) a g). 

Art. 16

1. Nel procedimento civile l’atto in forma di documento informatico e gli allegati di cui all’articolo 15, sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante la posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.

Art. 16

1. Nel procedimento civile l’atto in forma di documento informatico e gli allegati di cui all’articolo 15, sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante la posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. La ricevuta di consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia equivale alla conferma della trasmissione di cui all’art. 13 del D.M. 44/2011

Art. 18 comma 2

2. L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’area riservata avviene mediante SPID o smart card

Art. 18 comma 2

2. L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’area riservata avviene secondo le modalità previste dall’articolo  6, commi 1 e 2.

Art. 18 comma 6

6. Alla trasmissione dell’atto di nomina nella procura della Repubblica deve essere allegato un atto abilitante, quando il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale

Art. 18 comma 6

6. l’atto di nomina deve contenere i riferimenti relativi alla specifica esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito ed il relativo numero di registro e coincide con l’atto abilitante.

6-bis qualora priva degli elementi di cui al precedente comma 6, alla trasmissione dell’atto di nomina nella procura della Repubblica, deve essere allegato un atto abilitante, quando il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale.

Art. 19-bis

(Risulta abrogato nella bozza)

Art. 19-bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)

1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF o PDF/A

3. Nei casi in cui l’atto da notificarsi sia l’atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1. 

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 14, comma 2. 

5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’articolo 16 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna completa relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f

Art. 19-ter

(Risulta abrogato nella bozza)

Art. 19-ter 

(Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) 

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art.196-undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 2. 

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’articolo 16; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e. 

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. 

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata o di servizio di recapito elettronico certificato qualificato. 

5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale nel rispetto delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto. 

6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici. 

Art. 22

….

7. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte

Art. 22

….

7. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte

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Art. 22-bis

1. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di una capienza minima pari a 1 Gigabyte

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