Poteri di autentica degli avvocati ai sensi del D.L. 90/2014 e DL 83/2015 – Corte di Cassazione

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: Nota della Corte di appello di Roma prot. 37097 del 27.11.2015 relativa ai poteri di autentica degli avvocati ai sensi del D.L. 90/2014 e DL 83/2015.

Corte di appello di Roma
A riscontro della nota in oggetto ed a seguito delle verifiche effettuate presso la Cancelleria centrale civile di questa Corte, deve escludersi l'esistenza di una prassi volta ad esigere dagli avvocati, al momento dell'iscrizione del ricorso, che l'attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato estratto dal fascicolo informatica debba essere rilasciata dalla cancelleria del giudice a quo e non direttamente dal difensore, come prevede il comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, cosi come introdotto dall'art. 52 del d.l. 90/2014, conv. con modif. nella 1. n. 114/2014.

Peraltro, va anche evidenziato che l'Ufficio depositi di questa Corte, con un apposito ordine di servizio del 12 novembre 2014, ha pienamente recepito le ulteriori disposizioni dettate in materia dal punto 15 della circolare del Ministero della Giustizia del 29 ottobre 2014, la quale ha precisato come la nuova disciplina si applichi a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dal fatto che la data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo documento sia avvenuta prima dell'introduzione della disposizione che ha conferito ai difensori il potere di autentica.

In un'ottica di leale e proficua collaborazione e nella comune convinzione che lo sviluppo del processo civile telematico costituisca uno strumento essenziale per il processo di innovazione tecnologica dispiegato nel Paese, sarà cura di questa Presidenza vigilare attentamente sul rispetto di tali nuove disposizioni da parte dei relativi servizi di cancelleria.

  Il Primo Presidente
Giovanni Canzio

 

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