Decreto milleproroghe: PCT Cassazione, trattazione scritta ed udienze da remoto prorogate al 31/12/2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 di ieri, 30 dicembre 2021, il decreto legge n. 228/2021 che, all’art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della legislazione emergenziale.

In particolare, sono prorogate al 31 dicembre 2022 “le disposizioni di cui  all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale“.

Processo civile

Vi rientrano quindi l’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato (art. 221, d.l. 34/2020, co. 3), la trattazione scritta (co. 4), il deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione (co. 5), l’udienza da remoto (co. 6 e 7), il giuramento scritto del c.t.u. (co. 8) e l’udienza a porte chiuse (art. 23, co. 3,  dl 137/2020). Quanto all’udienza da remoto, essendo stato fatto oggetto di proroga anche l’art. 23, co. 7, del d.l. 137/2020, resta in vigore anche la norma che consente al giudice di  partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

E’ altresì prorogata la norma che consente di tenere le udienze di separazione consensuale e quelle di divorzio congiunto mediante trattazione scritta (“…note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34… nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita’ di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare“).

E’ ancora prorogata alla stessa data la norma (art. 23, co. 8-bis, d.l. 137/2020) relativa alla decisione dei ricorsi per cassazione proposti per la trattazione in pubblica udienza, sostituita dall’udienza in camera di consiglio salvo che una delle parti o il PG faccia istanza di discussione orale, dinanzi alla Corte di Cassazione, con la relativa scansione dei termini per la trasmissione ai difensori delle conclusioni rassegnate dal PG e per il deposito a mezzo posta certificata delle conclusioni dei difensori, nonché dei termini per le memorie ex art. 378 c.p.c.. In tali fattispecie è però prevista, all’art. 16, co. 2 del dl 228/2021, una disciplina transitoria per effetto della quale tali norme “non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“.

Resta infine prorogata al 31 dicembre 2022 anche la disposizione contenuta nell’art. 23-bis d.l. 137/2021, relativa alle copie esecutive telematiche e l’estensione di tutte le ricordate disposizioni emergenziali, in quanto compatibili, agli arbitrati rituali (art. 23, co. 10, d.l. 137/2020).

Processo penale

La proroga degli artt. 23 e 24, d.l. 137/2020 riguarda praticamente tutta la disciplina emergenziale ivi contenuta (collegamento da remoto, decisioni in camera di consiglio dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, senza l’intervento del PG e dei difensori, con i relativi termini per invio delle richieste del PG e dei difensori o della richiesta di discussione orale e depositi telematici e via PEC), con la previsione di una disciplina transitoria, comune ai giudizi di legittimità in materia civile, secondo la quale “Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022

E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 la vigenza delle disposizioni contenute nell’art. 23-bis d.l. 137/2020, relative ai giudizi penali d’appello nel periodo di emergenza COVID-19.

Processo tributario

Proroga al 31 dicembre 2022 anche per le disposizioni emergenziali relative al processo tributario.  L’art. 16, co. 3, D.l. 228/2021, prevede infatti che  “Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022“.

Processo penale militare

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 anche  le norme emergenziali in materia di processo penale militare. Il comma 4 dell’art. 16, prevede infatti che “All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»“.

Processo amministrativo

Più breve, invece, la proroga delle disposizioni che riguardano il processo amministrativo, per il quale la trattazione da remoto potrà essere disposta sino al 31 marzo 2022 (art. 16, co. 5, d.l. 228/2021): “All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»“.

Processo contabile

Parimenti più breve è la proroga delle disposizioni relative all’udienza da remoto dinanzi alla Corte dei Conti, secondo quanto prevede l’art. 16, co. 6 e 7, d.l. 228/2021: “6. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022. 7. I termini di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.   7. I termini di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.”.

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