Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC e gli eventuali limiti al relativo utilizzo

Uno dei dubbi applicativi sulle notificazioni telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994 riguarda la possibilità o meno di adoperare gli indirizzari PEC di cui all'art. 16 ter DL 179/2012 (i c.d. "elenchi pubblici") per notificazioni di atti estranei all'ambito professionale o imprenditoriale o comunque alla finalità per la quale il cittadino, il professionista o l'impresa si vede iscritto in quel determinato elenco.

In termini concreti ci si domanda se sia possibile notificare, ad esempio, un ricorso per separazione di coniugi all'indirizzo pec che l'imprenditore individuale abbia comunicato al Registro Imprese, oppure all'amministratore di condominio all'indirizzo PEC che egli abbia dichiarato al proprio Ordine di appartenenza quale dottore commercialista.

Anticipiamo che la risposta è senz'altro positiva e lo è per le considerazioni che seguono.

E' noto che, ai fini delle notificazioni ex L. 53/1994, l'art. 16-ter DL 179/2012 contiene una precisa indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili:

"A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia".

Tale indicazione comprende, invero:

  • l'indirizzario PEC dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora esistente), di cui all'art. 3-bis del CAD;
  • il "Registro PP.AA." previsto dall'art. 16 comma 12 DL 179/2012 (ancora in larga parte incompleto);
  • Il Registro Imprese (art. 16, comma 6 DL 185/2008, significativamente finalizzato alla "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese", come da rubrica della norma)
  • l'INIPEC, previsto dall'art. 6-bis del CAD;
  • il RegInde.

Com'è possibile verificare dalla lettura delle norme istitutive di ciascuno di tali elenchi, le relative previsioni di utilizzo sono (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest'ultimo espressamente nato "al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni" con conseguente esclusione del più completo IPA dal novero degli elenchi utilizzabili ai fini dell'art. 32 bis L. 53/94) dettate da finalità del tutto estranee all'ambito Giustizia: l'ANPR nasce "al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini"; il Registro imprese per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese e l'INIPEC per "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica".

Ciò significa che l'art. 16-ter DL 179/2012 non costituisce una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un'efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'Avvocato, ma svolge (soprattutto) una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva: è evidente che le notificazioni dell'Avvocato non potrebbero giammai ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, così come non potrebbero giammai ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in via meramente indiretta e riflessa, in termini di ribaltamento di minori costi sull'impresa cliente) né, infine, "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati".

Ciò vuol dire, esemplificando, che se l'art. 16-ter consente (rectius: consentirà) di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell'ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili a quelli ex art. 1 L. 53/94.

Ne discende, in linea più generale, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario pec fu istituito..

Tali principi hanno del resto già avuto applicazione concreta anche in giurisprudenza. Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d’Appello di Torino è giunta a conclusioni in linea con le considerazioni che precedono.

Il caso che si è posto all’attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l’inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell’art. 15, III comma, l. fall.

Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall’operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare.

In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall’art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado.

Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria.

Da tale vicenda giudiziaria, che conferma l’assenza di limiti all’utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare, discende anche un consiglio operativo alle cancellerie, soprattutto in presenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento.

In tali casi, l’esperienza insegna che vengono caricati sui registri informatici del SIECIC sia i dati dell’impresa individuale che quelli della persona fisica titolare; tale apparente duplicazione è in realtà fondamentale ai fini del buon fine dell’attività di notifica telematica, stante che la ricerca dell’indirizzo PEC dell’impresa individuale viene effettuata sulla sezione Imprese del registro INI-PEC mentre la ricerca dell’indirizzo PEC della persona fisica viene effettuata nella sezione Professionisti del medesimo registro.

Alla luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza esaminata, è dunque bene che le cancellerie scelgano di inviare la notificazione sia all’impresa che alla persona fisica titolare; in tal modo si potrà evitare che si ripetano casi di nullità come quello scrutinato dalla Corte d’Appello di Torino

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