Invalidità del Registro INI-PEC

La nota del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin inviata il 9 ottobre 2019  al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Giovanni Mammone.

 

Illustre Presidente,

ritengo doveroso rappresentarLe che con ordinanza n. 24160 depositata in data 27.9.2019 la VI sezione, sottosezione III, di codesta Corte, richiamando espressamente la precedente sentenza 3709/2019 della III Sezione, ha riaffermato il principio di diritto per il quale in tema di notifiche telematiche solo l’indirizzo tratto dal Registro generale degli Indirizzi Elettronici – ReGindE- sarebbe idoneo a produrre effetti, con esclusione di ogni diverso indirizzo anche se tratto dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC).

Come già sottolineato con nostra comunicazione del 5 marzo u.s. il registro INI-PEC è stato istituito dall’art. 5 del D.L. 179/2012 ed è regolato dall’art.6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che lo qualifica espressamente come pubblico elenco. Tale qualificazione gli è attribuita anche dall’art16-ter D.L. 179/2012, agli specifici fini della “notificazione e comunicazione degli atti in materiale civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”. Da tale elenco è pertanto possibile estrarre l’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994, ed è peraltro l’unico elenco pubblico dal quale è possibile estrarre gli indirizzi di Posta Certificata delle Imprese e degli Enti Pubblici, non inseriti nel Re.G.In.D.E, che, come specificato nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, “contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia:

  • appartenenti ad un ente pubblico
  • professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
  • ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

 

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini”.

E la circostanza è incontroversa sia in punto di fatto che di diritto anche secondo quanto affermato in sentenze, precedenti e successive alla pronuncia n. 3709/2019, di codesta Corte.

Le conseguenze della decisione sono tuttavia preoccupanti, dal momento che, ove il principio rimanesse fermo, verrebbero messe in discussione centinaia di migliaia di notifiche già effettuate, e con esse i diritti dei cittadini, nonché l’affidamento sulle enormi potenzialità che l’innovazione apporta e potrà apportare a beneficio del processo civile: è infatti di poco fa la notizia che il Tribunale di Cosenza ha applicato il principio di diritto della sentenza, dichiarando la nullità della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata ad una società il cui indirizzo PEC era stato estratto da INI-PEC.

Auspico pertanto che Ella possa valutare le modalità di intervento idonee a porre rimedio all’accaduto, confermandoLe la disponibilità del CNF ad assumere le necessarie iniziative.

Avv. Andrea Mascherin

Permalink link a questo articolo: https://www.fiif.it/invalidita_registro_inipec/