Il Gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense, a conclusione dell’attività di analisi e commento al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ed a completamento di quanto evidenziato e consegnato quale documentazione in sede di Tavolo permanente per l’attuazione del Processo Civile Telematico desidera porre attenzione ed accento ai sottoriferiti temi affinché possano trovare semplice e celere soluzione nell’imminente occasione di conversione del Decreto summenzionato a commento le problematiche quivi evidenziate.
l presente documento è aggiornato al 31/07/2014
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ARGOMENTO |
DL 90/2014 |
Proposta integrazione/modifica |
1 Priorità: ALTA Facoltatività dei depositi telematici – estensione a TUTTI gli atti del processo. |
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. |
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014. 1bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 9ter dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal decreto del ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n. 209, possono depositare gli atti processuali ed i documenti con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. |
Motivazione: |
Posto che la funzionalità dei servizi informatici è garantita dalla circostanza che su tutto il territorio nazionale vige l’obbligatorietà del deposito degli atti di cui all’art.16, appare opportuno estendere la facoltatività del deposito a tutte le tipologie di atti processuali, anche al fine di consentire alle sedi virtuose di perseguire l’obiettivo di rendere interamente informatico il processo. Appare peraltro dubbia la legittimità della prassi applicativa dell’art.35 DM44/11, secondo la quale il decreto DGSIA non si limita – come previsto dalla norma – ad accertare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, ma individua anche, in via sommaria e solitamente imprecisa, le tipologie di atti depositabili. |
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Emendamento: |
All’art.44 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 9ter dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.44, come modificato dal decreto del ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n.209, possono depositare gli atti processuali ed i documenti con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. |
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2 Priorità: ALTA Momento di perfezionamento del deposito, e previsione dei depositi multipli in caso di superamento dei limiti dimensionali della busta. |
Art. 51
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)
1. … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.». |
Art. 51
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)
1. … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7: a) le parole “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.». |
Motivazione: |
Le norme introdotte con l’intento di superare le incertezze esistenti sono senz’altro condivisibili. Va però rilevato che sono state aggiunte al comma 7 dell’art.16 bis DL179/12, in cui si fa esplicito riferimento ai depositi di cui ai commi da 1 a 4, cioè quelli per cui vige l’rtorietà, così che parebbero applicarsi solo ai depositi relativi a tali atti e non a tutti i depositi telematici generalmente intesi. Ne rimarrebbero infatti esclusi tutti i depositi facoltativi di atti diversi da quelli obbligatori (es: comparse di costituzione; iscrizioni a ruolo ove sono consentite; ecc.). Al fine di evitare dubbi interpretativi parrebbe opportuno eliminare il riferimento ai depositi telematici di cui ai commi da 1 a 4 nel primo periodo, così da chiarire che la regolamentazione introdotta dal comma (momento di perfezionamento, possibilità di depositi multipli) è applicabile ad ogni deposito con modalità telematiche. |
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Emendamento: |
All’art.51, comma 2, le parole “al comma 7 e' aggiunto” sono sostituite dalle seguenti: « al comma 7: a) le parole “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»; b) e' aggiunto». |
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3 (6) Priorità: ALTA Precisazione che il biglietto di cancelleria contenente l’intero provvedimento non comporta decorrenza del termine breve per l’impugnazione. |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»; c) … |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall’art. 325»; c) … |
Motivazione: |
La specificazione è resa necessaria dall'equivoco ingenerato dalla circolare del 27 giugno u.s., della Direzione Generale della Giustizia Civile secondo la quale «l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento» è idoneo a «far decorrere i termini per l'impugnazione». Si tratta di interpretazione del tutto errata, che tuttavia ha creato acceso dibattito e conseguente incertezza tra gli operatori. La modifica apportata dal d.l. n. 90/2014 ai contenuti della comunicazione di cancelleria, difatti, non prevale sulla chiara disposi zione dell'art. 285 c.p.c a tenore del quale «La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170». Ove il legislatore ha inteso disporre diversamente lo ha fatto espressamente (cfr., ad esempio, art. 47 c.p.c per il regolamento di competenza; art. 348- ter c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello), nè è ovviamente possibile dedurre in via interpretativa una causa di inammissibilità dell'impugnazione. |
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Emendamento: |
All’art. 45, comma 1,, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'art. 325». |
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4 (8) Priorità: ALTA Precisazione inapplicabilità limiti temporali di cui all’art.147 cpc ale notificazioni PEC
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NON PREVISTO |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) … e) all’art.147 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I limiti temporali di cui al comma precedente non si applicano alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata.»;
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Motivazione: |
Chiarisce un dubbio interpretativo, sollevato da alcuni, secondo i quali le limitazioni di cui alla norma si applicherebbero anche a modalità di notificazione che non prevedano l’accesso del notificatore alla residenza/dimora/domicilio/ufficio/sede del destinatario. Appare evidente che tale limite in particolare non ha senso per le notificazioni eseguite con modalità telematiche. |
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Emendamento: |
All’art. 45, comma 1,, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) all’art.147 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I limiti temporali di cui al comma precedente non si applicano alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata.»;». |
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5 Priorità: ALTA Introduzione di una norma di salvezza per il deposito di atti con modalità non consentite o formati non consentiti |
NON PREVISTO |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d bis) dopo l'articolo 162 è aggiunto il seguente: 162-bis. – (Irregolarità del deposito dell'atto effettuato con modalità o formati non consentiti). In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle modalità o al formato prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, per il deposito anche telematico degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il giudice, anche d'ufficio, concede alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione del deposito telematico. L'osservanza del termine sana, con effetto retroattivo, l'irregolarità del deposito. Il giudice, anche d'ufficio, valutata ogni circostanza utile, può condannare la parte che abbia dato causa alla irregolarità al pagamento di una pena pecuniaria non superiore a 100 euro.
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Motivazione: |
Occorre prevedere la regolarizzazione del deposito con modalità o formati non consentiti con effetti retroattivi in riferimento alla sanatoria del deposito (PDF immagine in luogo del PDF originale prodotto da una trasformazione del corrispondente file di testo ma anche deposito cartaceo in luogo del telematico ove ritenuto obbligatorio) per far sì che non possa mai essere applicata la sanzione dell'inammissibilità per un deposito effettuato non in conformità delle specifiche tecniche |
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Emendamento: |
All’art. 45, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d bis) dopo l'articolo 162 è aggiunto il seguente: 162-bis. – (Irregolarità del deposito dell'atto effettuato con modalità o formati non consentiti). In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle modalità o al formato prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, per il deposito anche telematico degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il giudice, anche d'ufficio, concede alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione del deposito telematico. L'osservanza del termine sana, con effetto retroattivo, l'irregolarità del deposito. Il giudice, anche d'ufficio, valutata ogni circostanza utile, può condannare la parte che abbia dato causa alla irregolarità al pagamento di una pena pecuniaria non superiore a 100 euro..»; |
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6 Priorità: MEDIA Esclusione dell’intervento del cancelliere per l’accettazione dei depositi telema-tici dei soggetti abilitati esterni. |
NON PREVISTO |
Art. 51
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)
1. … 2. … 3. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Gli atti processuali ed i documenti depositati con modalità telematiche vengono immediatamente inseriti nel fascicolo informatico e resi consultabili alle parti costituite senza l’intervento del cancelliere. Dell’intervenuto deposito è data notizia alle parti costituite a mezzo di biglietto cancelleria generato ed inviato automaticamente. Il cancelliere provvede alle verifiche previste dalla legge sugli atti ed i documenti depositati, successivamente al loro inserimento nel fascicolo informatico. L’art.292, secondo comma, non si applica quando il deposito della comparsa avviene con modalità telematiche.». |
Motivazione: |
Introduce il principio che gli atti ed i documenti depositati telematicamente dalle parti sono inseriti nel fascicolo informatico in via automatica e resi immediatamente visibili alle altre parti del processo. Ciò consente di evitare la lesione del diritto al contraddittorio ed alla difesa denunciata da più parti nell’ipotesi in cui, avvenuto il deposito tempestivamente, la “accettazione” da parte del cancelliere avvenga con ritardo di qualche giorno, riducendo così il termine per la eventuale replica o per indicazione prova contraria (in particolare per memorie 183 n.3 e per memorie di replica ex art.190). La norma di cui all’ultimo periodo tende a chiarire che la formalità ivi prevista non si applica al deposito con modalità telematiche, essendo inutile. |
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Emendamento: |
All’art. 52, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «3. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Gli atti processuali ed i documenti depositati con modalità telematiche vengono immediatamente inseriti nel fascicolo informatico e resi consultabili alle parti costituite senza l’intervento del cancelliere. Dell’intervenuto deposito è data notizia alle parti costituite a mezzo di biglietto cancelleria generato ed inviato automaticamente. Il cancelliere provvede alle verifiche previste dalla legge sugli atti ed i documenti depositati, successivamente al loro inserimento nel fascicolo informatico. L’art.292, secondo comma, non si applica quando il deposito della comparsa avviene con modalità telematiche.».». |
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7 (4) Priorità: MEDIA Potere di attestazione della conformità delle copie. |
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»; |
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che utilizzano duplicati o certificano la conformità delle copie estratte a norma del presente articolo sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.»; |
Motivazione: |
Il riferimento alla normativa del CAD appare ultroneo, posto che già nel primo periodo la norma chiarisce che il potere di attestazione di conformità attiene le “copie estratte”, escludendo quindi i duplicati informatici, per i quali comunque si suggerisce una modifica tecnica del programma che ne consenta agevolmente il download e la verifica. Appare infine opportuno che chiunque crei un duplicato, una copia informatica o analogica in base alla norma possa essere equiparato ad un pubblico ufficiale al fine di aumentarne la responsabilità e prevedere il necessario coordinamento col CAD (artt. 22, 23, 25 e sgg.) |
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Emendamento: |
All’art. 52 le parole “Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” sono soppresse. All’art. 52 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che utilizzano duplicati o certificano la conformità delle copie estratte a norma del presente articolo sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. |
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8 Priorità: BASSA Eliminazione indirizzo PEC come contenuto necessario degli atti di parte |
NON PREVISTO |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) all’art.125 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.»;
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Motivazione: |
Si elimina l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata posto che gli indirizzi PEC ai quali la cancelleria esegue le comunicazioni e quelli a cui le altre parti posso eseguire notifiche sono quelli risultanti dal ReGIndE. L’indicazione sull’atto quindi non ha alcun contenuto pratico e rischia solo di creare equivoci e confusioni, di cui si è già avuta prova nella prassi. |
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Emendamento: |
All’art. 45, comma 1,, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) all’art.125 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.»;» |
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9 (10) Priorità: MEDIA Eliminazione del deposito della nota di iscrizione a ruolo per le costituzioni con modalità telematiche |
NON PREVISTO |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) … e) … f) … g) all’art.168, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la costituzione in giudizio avviene con modalità telematiche, la nota di iscrizione a ruolo è sostituita dall’invio telematico delle informazioni ivi contenute, secondo le modalità previste dalla normativa regolamentare in tema di adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile.»; |
Motivazione: |
Elimina l’obbligo di depositare la nota di iscrizione a ruolo nel formato tradizionale nel caso di costituzione in giudizio con modalità telematiche. In tale ipotesi, infatti, la nota di iscrizione è inutile in quanto le relative informazioni vengono acquisite direttamente dai sistemi che leggono il fila DatiAtto.xml nel quale le medesime sono obbligatoriamente contenute in forza della normativa regolamentare: DM 44/11 e Specifiche Tecniche 18.7.2011. |
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Emendamento: |
All'art. 45, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «g) all’art.168, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la costituzione in giudizio avviene con modalità telematiche, la nota di iscrizione a ruolo è sostituita dall’invio telematico delle informazioni ivi contenute, secondo le modalità previste dalla normativa regolamentare in tema di adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile.»;» |
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10 (11) Priorità: MEDIA Precisazione della non applicabilità degli artt.111 e 136 disp. att. c.p.c. ai depositi effettuati con modalità telematiche |
NON PREVISTO |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. … 2. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art.111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica.»; b) all’art.137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica.». |
Motivazione: |
Le modifiche dei due articoli di cui sopra sono volte ad evitare che possano essere interpretati nel senso che le copie cartacee ivi richieste lo possano essere anche nell’ipotesi di deposito telematico. Quando si procede telematicamente, infatti, non sussiste esigenza di fornire copia degli atti, posto che gli stessi sono immediatamente fruibili da tutti i soggetti coinvolti (giudice, cancelliere, parti, ecc.) tramite la consultazione del fascicolo informatico. |
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Emendamento: |
All’art. 45, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art.111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica.»; b) all’art.137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica.».» |
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11 (12) Priorità: MEDIA Estensione della procedura di “prova analogica” della notifica a mezzo PEC anche alla prova da fornrire al giudice e non solo al cancelliere ai fini delle annotazione di impugnazio-ne e opposizioni |
NON PREVISTO |
Art. 46
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) … e) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1 ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1 bis del presente articolo.». 2. … |
Motivazione: |
Le modalità per fornire la prova in formato analogico dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC sono dettate al fine di fornire al cancelliere contezza dell’avvenuta impugnazione od opposizione di un provvedimento. In via di interpretazione analogica le prassi applicative concordate hanno esteso tale modalità anche alla prova della notificazione tout court. La norma che si intende introdurre fornisce alle prassi il necessario substrato normativo, al fine di eliminare ogni incertezza. |
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Emendamento: |
All'art. 46, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1 ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1 bis del presente articolo.».» |
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12 (13) Priorità: MEDIA Eliminazione dell’anticipa-zione forfettaria da €.27 per diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione e notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio. |
NON PREVISTO |
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1 … 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) all’art.30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 bis. L’anticipazione di cui al primo comma non è dovuta nell’ipotesi in cui la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche.». |
Motivazione: |
Incentivazione della costituzione con modalità telematiche, tenuto conto che i processi trattati in forma telematica non generano i costi che l’antcipazione che si tende ad abolire dovrebbe remunerare. Eliminazione di pagamenti diversi dal contributo unificato nei processi trattati integralmente in forma telematica. |
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Emendamento: |
All'art. 52, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) all’art.30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 bis. L’anticipazione di cui al primo comma non è dovuta nell’ipotesi in cui la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche.».» |
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13 (14) Priorità: BASSA Correzione del refuso sull’esclusione dell’obbliga-torietà ai giudizi di opposizione ad ingiunzione. |
NON PREVISTO |
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1 … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) al comma 4, le parole “, escluso il giudizio di opposizione,” sono abrogate.
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Motivazione: |
Tende ad eliminare una contraddizione esistente nella formulazione originaria dell’art.16 bis, 4 comma, Dl179/12 che, nell’inciso eliminato, afferma che l’obbligatorietà non riguarda il giudizio di opposizione al decreto di ingiunzione e, nell’ultimo periodo, afferma che a tale giudizio si applica comunque il comma 1 e, quindi, come ovvio, le regole generali di cui ai giudizi di cognizione ordinaria (obbligo di deposito telematico di tutti gli atti successivi a quelli di costituzione). Tolto l’inciso e mantenuta (anche se forse non necessario) la precisazione finale, si evitano confusioni. |
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Emendamento: |
All’art.44, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) al comma 4, le parole “, escluso il giudizio di opposizione,” sono abrogate.». |
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14 (5) Priorità: BASSA Chiarimento in materia di obbligo del deposito degli atti processuali nei procedimenti in corso di causa. |
NON PREVISTO |
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1 … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) … e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma “1bis: l’obbligatorietà prevista dal primo comma non si applica in ogni caso a tutti gli atti introduttivi anche di procedimenti in corso di causa, riassunti o comunque derivanti da un giudizio precedente. f) al comma 2 sono sostituite le parole: “successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione” con “con il deposito dell’istanza di vendita” |
Motivazione: |
Tende a chiarire definitivamente la materia dell’obbligatorietà del deposito degli atti processuali anche in occasione di pignoramento presso terzi, in caso di reclamo, in caso di eventuale riassunzione del giudizio, e comunque in relazione ai procedimenti in corso di causa. Alcuni Tribunali, ad esempio, richiedono che venga depositata obbligatoriamente in telematico la nota di iscrizione al ruolo, altri no. Si propone pertanto la modifica dell’art. 16 bis DL 179/2012. Tale chiarimento può essere proposto anche a mezzo circolare rivolta al personale addetto ad accettare gli atti processuali; |
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Emendamento: |
All’art.44, comma 2, dopo la lettera d)* sono aggiunte la seguenti: « e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma “1bis: l’obbligatorietà prevista dal primo comma non si applica in ogni caso a tutti gli atti introduttivi anche di procedimenti in corso di causa, riassunti o comunque derivanti da un giudizio precedente. f) al comma 2 sono sostituite le parole: “successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione” con “con il deposito dell’istanza di vendita”». |
15 (5) Priorità: BASSA Previsione della sottoscri-zione del verbale anche da parte del giudice in alternativa al cancelliere. |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»; b) … c) … |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale.»; b) … c) … |
Motivazione: |
La previsione della sottoscrizione del cancelliere non tiene conto della specificità di taluni verbali – come quelli di conciliazione giudiziaria – che più propriamente necessitano della sottoscrizione del giudice che vi provvede. Inoltre la disposizione non tiene conto della evidente situazione di carenza di personale di cancelleria degli uffici giudiziari. Sarebbe allora più opportuno disporre nel senso che sia il giudice a sottoscrivere il verbale, quantomeno in assenza del cancelliere. |
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Emendamento: |
All'art. 45, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale.»;» |
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16 (9) Priorità: BASSA Eliminazione del riferimento all’Ufficiale Giudiziario come unico soggetto abilitato alla notificazione dell’atto di citazione.
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NON PREVISTO |
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) … b) … c) … d) … e) … f) all’art.163 l’ultimo comma è sostituito dal seguente: « L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è notificato al convenuto o alle persone che lo rappresentano o lo assistono.»;
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Motivazione: |
Adegua il testo dell’art.163 c.p.c. alla normativa sopravvenuta che ha esteso il potere di notificazione anche a soggetti diversi dall’Ufficiale Giudiziario. |
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Emendamento: |
All’art. 45, comma 1,, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) all’art.163 l’ultimo comma è sostituito dal seguente: « L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è notificato al convenuto o alle persone che lo rappresentano o lo assistono.»;» |
In aggiunta ai suggerimenti relativi alla sede di conversione del Decreto Legge 90/2014 il Gruppo di Lavoro della Fondazione, condivide le proposte di modifica contenute nel parere della Commissione Giustizia, tra queste la definizione di pubblici elenchi con eliminazione dell’IPA, la necessità del chiarimento che alla comunicazione della sentenza non si applichi l'art. 325 cpc, l’allineamento comunicazioni e notificazioni con il Processo Amministrativo; desidera sottoporre alle Vostre migliori intelligenze le seguenti criticità non menzionate dal Decreto Legge oggetto di conversione:
A. |
Poteri di autentica dell’avvocato |
Primariamente si desidera evidenziare come, eliminato l'obbligo di pagamento dei diritti di copia autentica, non vi sia più motivazione per la quale gli “utenti abilitati esterni” non possano estrarre (effettuare un download) direttamente il file originale degli atti e dei provvedimenti completi di firma digitale che ne attesti l'integrità e l'immodificabilità. La funzione appare già presente sul Portale dei servizi telematici ma inibita proprio per il problema del pagamento dei diritti di copia venuto meno col DL 90/2014 Occorre quindi autorizzazione urgente del Ministero alla DGSIA per permettere di estrarre l'originale informatico completo di firma digitale. In ogni caso, dev’essere definito il concetto di duplicato informatico in attesa dell’emanazione delle regole tecniche del CAD che vengono invero richiamate dall’art. 52 del DL 90/2014 (ove ritenuto comunque necessario il richiamo) accompagnata da una modifica tecnica del programma che ne consenta agevolmente il download e la verifica del duplicato.
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B. |
Coordinamento tra utilizzo del duplicato o copia da parte dell'utente abilitato esterno con l'apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere nonché con le norme in materia di pagamento della tassa di registro |
Si premette che alla data odierna i cancellieri possono apporre formula esecutiva agli atti solo in forma analogica e si reputa necessario che debba essere prevista una modalità di apposizione della formula esecutiva direttamente nel fascicolo informatico. Ciò premesso appare opportuno che trovi coordinamento la possibilità di utilizzo del duplicato o copia di atti da parte dell'utente abilitato esterno con l'apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere. Appare inoltre opportuno che trovino coordinamento le norme in materia di pagamento della tassa di registro in caso di utilizzo dell'atto esecutivo.
Tale chiarimento può essere proposto anche a mezzo circolare rivolta al personale addetto: si evidenzia, infatti, che in diversi Tribunali la cancelleria rifiuta l’apposizione della formula esecutiva su copia dichiarata autentica da parte dell’avvocato. Si è altresì posto il problema della validità del titolo esecutivo autenticato dall’avvocato e in assenza di registrazione. |
La Fondazione si ritiene favorevole ad un Testo Unico nuovo e coordinato che serva quale punto di partenza per la completa innovazione del processo.
Al contrario valuta negativamente la possibilità di far coincidere in un Testo Unico la semplice collezione della normativa esistente. Si ritiene, infatti, che vi siano diversi problemi di corretto coordinamento delle fonti normative oltre ad una lapalissiana mancanza di specifici richiami a norme primarie e principi così come affermati nel Codice dell'Amministrazione Digitale.
La Fondazione, inoltre, è gratuitamente impegnata sul territorio della penisola con diverse iniziative formative rivolte alla formazione sul processo telematico. Si ritiene opportuno, anche in questa sede, riportare le maggiori problematicità segnalate dagli Uffici Giudiziari e dagli attori coinvolti:
- Visibilità dell'atto di parte prima della scadenza del termine. Poiché sul Punto di Accesso Ministeriale è disponibile la funzione di agenda completa delle scadenze processuali delle parti, si ritiene che una modifica al programma che permetta di associare la visibilità dell'atto alla relativa scadenza sia una soluzione semplicemente praticabile.
- Ai fini dell'agevolazione delle notifiche a mezzo PEC dev'essere previsto un meccanismo alternativo di notifica sempre a mezzo PEC per tutte quelle imprese che non hanno una PEC funzionante e che genera un avviso di mancata consegna: si propone l'attivazione presso il Registro imprese di un indirizzo PEC dedicato che permetta il perfezionamento della notifica al pari della notifica ex art. 140 CPC.
- Il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non vede attraverso il programma consolle in dotazione i documenti del decreto ingiuntivo ove assegnato ad altro Giudice;
- Manca una visione comune di corretta applicazione dell'obbligo normativo del deposito telematico, in particolare nei reclami o comunque giudizi in corso di causa nonché, in particolare, nelle esecuzioni (presso terzi in particolare)
- Vi è un grave problema di coordinamento tra le norme del PCT e il codice di procedura per i procedimenti esecutivi
- La Consolle del Giudice dev'essere implementata al fine di consentire il "visto, si autorizza" direttamente sull'istanza telematica presentata dal difensore, CTU o utente abilitato esterno in modo da facilitarlo nell'utilizzo del telematico (ad oggi per rispondere telematicamente ad un'istanza deve redigere un provvedimento a parte). La DGSIA ha riferito che la firma PADES all'interno del PDF è utilizzata da 2 mesi e, pertanto, basta una minima modifica al programma per permettergli questa funzionalità.
- Vi sono molti casi in cui un fascicolo deve essere riaperto anche dopo che è stato chiuso con il passaggio in archivio: ad oggi i sistemi non lo permettono e la cancelleria non può fare altro che utilizzare le "annotazioni" che non vengono registrate correttamente dal programma,
- Oggi un avvocato che utilizza per l'iscrizione a ruolo (es. di un decreto ingiuntivo) copia scansionata delle tradizionali marche da bollo come prevede la normativa, viene obbligato dalle prassi delle cancellerie alla consegna degli originali (il più delle volte anche se paga a mezzo f23). Occorre prevedere altri meccanismi di controllo del versamento che non comportino per l'avvocato l'obbligo di recarsi in cancelleria se utilizza il canale telematico.
- Ad oggi e in tutti i casi un cui un avvocato debba richiedere un provvedimento sulla base di “originali cartacei” (es. quando richiede la formula esecutiva su un provvedimento notificato oppure nei casi in cui la domanda sia fondata su titoli esecutivi) egli deve sempre recarsi in cancelleria per il deposito del relativo originale cartaceo. A fianco al potere di autentica degli atti telematici sarebbe quindi opportuno prevedere anche un generale potere di autentica delle copie informatiche di atti analogici.
- È da più parti segnalato il problema che incontrano diversi CTU nel rispettare la capienza massima dei 30 MB della busta informatica (si pensi, ad esempio, ad una radiografia che da sola supera notevolmente questo limite dimensionale). Occorre prevedere un meccanismo alternativo di deposito per questi casi.
- Un'ottima prassi che si sta diffondendo fra i colleghi più esperti è quella di inserire negli atti dei link ipertestuali ai documenti richiamati nello stesso atto. Il sistema riconosce questi link e li trasforma per un'ottimale lettura nella Consolle del Magistrato. Dovrebbe essere una prassi da approfondire e implementare.
Si riportano anche da parte nostra le problematiche relative alla formazione e assistenza già evidenziate da altri soggetti in occasione dei Tavoli tecnici presso il Ministero.
Si ribadisce infine la necessità di una linea comune per i Protocolli ad oggi esistenti che sta creando diverse problematiche in relazione al fatto che, in alcuni casi, provvedono persino a regolare aspetti contro la normativa in vigore.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del DL 90/2014, si sono riscontrate differenti prassi in relazione a:
- diversa interpretazione dell’obbligo del deposito telematico;
- diversa interpretazione in riferimento al rilascio della formula esecutiva su copie autenticate dall’avvocato;
- mancato coordinamento dei poteri di autentica dell’avvocato con le norme relative alla registrazione dei provvedimenti;
- necessità del deposito dei titoli esecutivi in originale.
Si chiede quindi, in assenza di chiara normativa sul punto, una Circolare esplicativa volta all’uniformità di tali prassi.
Il Gruppo di Lavoro della FIIF