Processo amministrativo telematico

Rinvio dell’ultima ora (DM del 30.6.2016) all’entrata in vigore del PAT prevista per il 1.7.2016. 

La nuova scadenza si sposta quindi a gennaio 2017. Il CNF e FIIF hanno seguito da vicino questa importante innovazione prendendo più volte posizione.

Il D.L. n. 117 del 30 giugno 2016, che proroga all’1.1.2017 l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, offre l’occasione per riproporre modifiche al DPCM 40/2016 già sollecitate nella fase di redazione delle norme tecniche e per chiedere ulteriori interventi, al fine ovviare ad ulteriori criticità emerse nella successiva breve fase di sperimentazione, e comunque di armonizzare, ove possibile, PCT e PAT.

a) E’ innanzitutto necessario modificare l’art. 8 delle norme tecniche, relativo alla procura, e l’art. 14, comma 3 delle specifiche tecniche eliminando il riferimento al comma 2 dell’art. 22, che prevede l’inserimento nell’asseverazione dell’hash e del riferimento temporale, disponendo che in caso di procura rilasciata su supporto analogico si applichi l’art. 83 c.p.c., anche al fine di eliminare il contrasto tra normativa primaria e secondaria;

b) Estendere anche al processo amministrativo telematico poteri di autentica di atti e provvedimenti tanto telematici che rilasciati su supporto analogico del difensore, già conferitigli nel processo civile telematico, con il D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, così colmando la lacuna attuale che esclude la possibilità di attestare atti analogici di parte da depositare in via telematica, e provvedimenti del giudice comunque evitando dispendiosi scambi tra il difensore e la segreteria per il rilascio delle copie (art. 16 del regolamento e art. 16 delle specifiche tecniche).

c) Prevedere la possibilità di effettuare il pagamento telematico del contributo unificato e di ogni ulteriore eventuale pagamento.

d) chiarire le modalità di apposizione della firma digitale, prevedendo la possibilità di utilizzo della firma CADES, o XADES, quantomeno negli allegati. (peraltro nella sperimentazione il deposito non dava messaggio di errore).

e) Chiarire le modalità di deposito tramite upload (art. 9 del regolamento):

specificando:

  • che cosa si intenda per “dimensione massima gestibile dalla casella del mittente
  • se vi sia una dimensione massima anche per il deposito tramite upload e in caso di superamento che cosa fare;
  • se, in caso di mancata accettazione del deposito di una (o più) delle buste frazionate, sia necessario effettuare nuovamente l’intero deposito o solo quello relativo alla parte non andata a buon fine;
  • se  sia possibile depositare documenti sottoscritti con firma CADES;

f) Individuare le tipologie di errori, precisando quali abbiano carattere bloccante e quali invece possano essere meri errori forzabili, secondo la classificazione già in uso per il PCT,  prevedendo la possibilità di rimessione in termini in caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecniche;

g) Modificare l’articolo 136 del CPA eliminando, dopo difensori, la parola “costituiti”; 

h) Mantenere l’obbligatorietà dei depositi in modalità telematica anche per i fascicoli già formati in modalità analogica;

i) Precisare la compatibilità tra le modalità di conservazione dei fascicoli secondo le disposizioni del DPCM 3.12.2013 e il link di cui all’art. 5 lett.f del regolamento; riformulare l’art. 12 del regolamento prevedendo che la trasmissione del fascicolo avvenga ai sensi del dpcm suddetto e dunque mediante accesso al sistema di conservazione e generazione del pacchetto di distribuzione; eliminare la previsione di accesso diretto al fascicolo del grado precedente di cui all’art. 11 delle specifiche tecniche 2014

l) Chiarire se, nell’ambito delle notificazioni telematiche in proprio dell’avvocato nel PAT, il rinvio operato dall’art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994 si riferisca anche all’art. 16 undecies DL 179/2012 e, per il tramite di questo, all’art. 19 ter del Provvedimento DGSIA del 16/4/2014, con conseguente inapplicabilità ad esse degli artt. 4 e 6 del dpcm 13/11/2014.

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